Condizioni Generali
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile -
nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005
(artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si
rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
'I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«'tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... che
costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico" (art. 84 Cod.
Cons.).
l consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli art. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti
Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod.
Cons.).
L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L' accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dall’rt. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino a un massimo del 30% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si
farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data
di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica
e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’ art. 10,
4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato l'importo della penale nella
misura di seguito indicata oltre alla quota di iscrizione:
- 25% fino a 30 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) prima della
partenza
- 50% da 29 a 21 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) prima della
partenza
- 75% da 20 a 08 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) prima della
partenza
- NESSUN RIMBORSO DOPO TALI TERMINI
I biglietti aerei emessi NON SONO RIMBORSABILI. Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l’'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:a
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d)
del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I
consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e
di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle
fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori
dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il
consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze
alimentari, disabilità, ecc..) e a specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’ organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario
non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento
del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
PROGRAMMA VALIDO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alla disposizione della legge
regionale sul turismo per la disciplina delle attività delle agenzie di viaggi e
turismo N. 63 del 17/09/84.
SPESE DI VARIAZIONE
Ogni modifica se possibile, comporta l’addebito fisso di €30 per persona oltre
alle penali previste dall’articolo 7.
CAMBI
Le tariffe espresse in Euro al momento della stampa sono convertite al cambio
di:
€ 1,28 per 1 GBP (Sterlina Inglese);
€ 0.82 per 1 Dollaro (USA);
€ 0,82 per 1 Dollaro Canadese;
€ 0,74 per 1 Dollaro Australiano.
Eventuali oscillazioni determineranno un’adeguamento tariffario.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Holidays Empire T.O. - Roma
FORO COMPETENTE: Roma
AUTORIZZAZIONE REGONE LAZIO: 2496 I.C.C.I.A.: 0827220
Comunicazione ai sensidell’art. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il rispetto
per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art.16 della L.269/98. La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all'estero. Il rispetto per i diritti dei
bambini non conosce frontiere. Privacy. Si informa che tutti i dati personali
verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e
che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della
Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati
personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno
essere cancellati a richiesta del consumatore.
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet